E’ Sergio Mango, avvocato del foro di Palermo, il protagonista di una azione che ha avuto, e continuerà ad avere, delle importantissime conseguenze nel mondo della professione forense. Il legale palermitano, infatti, è riuscito ad abbattere un muro su cui moltissimi colleghi, in passato, avevano sbattuto nonostante i tantissimi tentativi di ricorso. Di cosa si tratta?
I fatti si riferiscono all’esame di abilitazione, che ha cadenza annuale, per svolgere la professione di avvocato. Questo ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora, una montagna difficile da scalare, che richiede impegno, conoscenza del diritto ma soprattutto un bel po’ di fortuna. Molte volte ai candidati, secondo le ragioni portate avanti da Mango, verrebbe illegittimamente impedito di essere ammessi alla prova orale: accadrebbe infatti che i compiti ritenuti insufficienti, privi di segni di correzione, non riportino alcuna giustificazione in ordine ai “difetti” che hanno determinato la valutazione negativa, violando palesemente il principio generale dell’obbligo di motivazione sancito dall’ art. 3 della L. 7 agosto 1990 n.241. Numerosi ricorsi si sono succeduti presso i tribunali amministrativi locali. Si sono registrate una varietà di sentenze che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno visto rigettate le domande dei ricorrenti.
La pronuncia storica che cambia le carte in tavola è del CGARS di Palermo. L’organo, infatti, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso di appello proposto appunto dall’Avv. Sergio Mango. Egli si era opposto ad un’ordinanza emessa dal TARS che non aveva ritenuto fondati i motivi di censura da lui proposti. La sua caparbietà lo ha fatto insistere, in base alla assoluta convinzione che le violazioni commesse in danno del suo assistito, il ricorrente D.S., fossero assolutamente evidenti, come ad esempio la “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.241/1990, Art. 97 Cost., Art. 296 TFUE, Artt. 17bis, 22,23,e 34 R.D. 22 gennaio 1934 n.37 etcc…”. Per i non addetti ai lavori, si tratta di norme fondamentali riguardanti l’obbligo di motivazione, la trasparenza nella pubblica amministrazione e la disciplina riguardante l’esame di abilitazione.
Il tal senso si era già pronunciato il TAR di Milano che, il 22 Gennaio 2015, aveva affermato il principio secondo il quale “nel caso di valutazione insufficiente che comporti la bocciatura, ma prossima alla sufficienza, la commissione è tenuta a motivare succintamente per iscritto le ragioni che hanno indotto alla medesima bocciatura del candidato”. I giudici di appello palermitani, quindi, hanno affermato lo stesso principio.
In particolare, il CGARS, con ordinanza del 20 novembre 2015 n°660, fa riferimento alla “mancanza di elementi che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi di confine, quali devono ritenersi quelli espressi da una valutazione numerica di poco al di sotto di quella minima sufficiente”. Gli stessi giudici, quindi, hanno ordinato una nuova correzione, in forma anonima, degli elaborati con le modalità che sarebbero dovute essere rispettate in origine, e cioè obbligando i commissari a trascrivere espressamente i motivi ostativi all’eventuale giudizio di sufficienza ovvero a quello di insufficienza.
Si tratta di una apertura storica, davvero non da poco, che ha avuto immediati effetti. Il TAR di Palermo, infatti, ha “dovuto” accogliere i ricorsi successivi alla pubblicazione della predetta ordinanza, conformandosi a quanto deciso dall’organo giurisdizionale superiore. Un grande passo verso quella giustizia a cui tutti gli aspiranti avvocati ambiscono e che tutti i cittadini si aspettano.